“Quando il mare reclamava i suoi figli,
e la nebbia copriva ogni luce,
noi non ci piegammo al silenzio,
ma udimmo il canto delle catene spezzate.”
“Non fu oro, né promessa di pace,
a legare le nostre vele all’orizzonte,
ma il fuoco dell’impegno e la ruggine del sacrificio.
In ogni ferro tirato a lucido c’é memoria di sangue versato.”
“Cosi parli la Legge, non cieca ma armata,
e distingua tra chi ha rischiato e chi ha osservato.
Che sia data la parola a chi marcia e combatte,
e che la giustizia segua la scia delle navi,
non quella dei sogni ancorati ai porti.”
Articolo I – Della Natura della Legge
- In questo mare di nebbia e ferro, la legge non pretende d’essere cieca: essa vede, pesa e distingue.
- L’Arcipelago del Crocevia riconosce e sancisce la differenziazione giuridica dei suoi abitanti sulla base del loro servizio, rischio e valore dimostrato.
Articolo II – Della Stratificazione Giuridica
- Il popolo dell’Arcipelago si suddivide in quattro ordini giuridici: Civili, Militari, Ufficiali e Capitani.
- I Civili rispondono a corti civili locali. Non possono giudicare né essere giudicati da Militari, Ufficiali o Capitani.
- I Militari rispondono esclusivamentea tribunali militari. Nessun Civile potra sedere nel banco degli accusatori o dei giudici contro chi difende la patria in armi.
- Gli Ufficiali – sottoposti diretti dei Capitani, con potere esecutivo e decisionale – rispondono a tribunali d’ufficio composti da loro pari o superiori. Possono giudicare Militari, ma non Capitani, e non possono essere giudicati da ranghi inferiori.
- I Capitani, riconosciuti capi di ciurma o comandanti in missione sovrana, rispondono solo ai propri pari. Solo un Capitano puo giudicare un altro Capitano.
Articolo III – Dei Benefici peri Difensori
- I Militari dell’Arcipelago godranno di priorita in materia di accesso a risorse, cure,alloggi e terre di insediamento.
- Le famiglie di coloro che servono sotto il vessillo delle Vele Spezzate saranno protette e sostenute dal Fondo del Bastione, alimentato da tributi doganali e bottini navali.
- I veterani che scelgano la vita civile manterranno il rango di Onorati e potranno appellarsi al Codice di Marina in luogo di quello civile.
Articolo IV – Della Giustizia e del Comando
- Nessun comandante sara tratto in giudizio senza l’approvazione del Conclave delle Vele.
- Ogni condanna di un Militare deve avvenire per mano di un giudice con grado pari o superiore.
- La parola del Ministro della Giustizia, che deve essere un Capitano, é vincolante in materia di appello estremo.
Articolo V – Della Lealta e della Memoria
- Tradire l’Arcipelago é alto tradimento, punibile con la prigionia, la tortura o la morte.
- Servire l’Arcipelago con distinzione garantisce l’accesso al Cimitero degli Eroi del Mare, con tomba, nome e memoria consacrati nell’isola.
Promulgata dal Ministro della Giustizia, Caleb Nicholson