Prima Legge della Nuova Rotta

“Quando il mare reclamava i suoi figli,
e la nebbia copriva ogni luce,
noi non ci piegammo al silenzio,
ma udimmo il canto delle catene spezzate.”


“Non fu oro, né promessa di pace,
a legare le nostre vele all’orizzonte,
ma il fuoco dell’impegno e la ruggine del sacrificio.
In ogni ferro tirato a lucido c’é memoria di sangue versato.”


“Cosi parli la Legge, non cieca ma armata,
e distingua tra chi ha rischiato e chi ha osservato.
Che sia data la parola a chi marcia e combatte,
e che la giustizia segua la scia delle navi,
non quella dei sogni ancorati ai porti.”

Articolo I – Della Natura della Legge

  1. In questo mare di nebbia e ferro, la legge non pretende d’essere cieca: essa vede, pesa e distingue.
  2. L’Arcipelago del Crocevia riconosce e sancisce la differenziazione giuridica dei suoi abitanti sulla base del loro servizio, rischio e valore dimostrato.

Articolo II – Della Stratificazione Giuridica

  1. Il popolo dell’Arcipelago si suddivide in quattro ordini giuridici: Civili, Militari, Ufficiali e Capitani.
  2. I Civili rispondono a corti civili locali. Non possono giudicare né essere giudicati da Militari, Ufficiali o Capitani.
  3. I Militari rispondono esclusivamentea tribunali militari. Nessun Civile potra sedere nel banco degli accusatori o dei giudici contro chi difende la patria in armi.
  4. Gli Ufficiali – sottoposti diretti dei Capitani, con potere esecutivo e decisionale – rispondono a tribunali d’ufficio composti da loro pari o superiori. Possono giudicare Militari, ma non Capitani, e non possono essere giudicati da ranghi inferiori.
  5. I Capitani, riconosciuti capi di ciurma o comandanti in missione sovrana, rispondono solo ai propri pari. Solo un Capitano puo giudicare un altro Capitano.

Articolo III – Dei Benefici peri Difensori

  1. I Militari dell’Arcipelago godranno di priorita in materia di accesso a risorse, cure,alloggi e terre di insediamento.
  2. Le famiglie di coloro che servono sotto il vessillo delle Vele Spezzate saranno protette e sostenute dal Fondo del Bastione, alimentato da tributi doganali e bottini navali.
  3. I veterani che scelgano la vita civile manterranno il rango di Onorati e potranno appellarsi al Codice di Marina in luogo di quello civile.

Articolo IV – Della Giustizia e del Comando

  1. Nessun comandante sara tratto in giudizio senza l’approvazione del Conclave delle Vele.
  2. Ogni condanna di un Militare deve avvenire per mano di un giudice con grado pari o superiore.
  3. La parola del Ministro della Giustizia, che deve essere un Capitano, é vincolante in materia di appello estremo.

Articolo V – Della Lealta e della Memoria

  1. Tradire l’Arcipelago é alto tradimento, punibile con la prigionia, la tortura o la morte.
  2. Servire l’Arcipelago con distinzione garantisce l’accesso al Cimitero degli Eroi del Mare, con tomba, nome e memoria consacrati nell’isola.

Promulgata dal Ministro della Giustizia, Caleb Nicholson

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